NASpI: compatibilità con i voucher


mano tastiera trackpad

L’Inps, con il Messaggio del 4 febbraio 2016 n. 494, ha ribadito la cumulabilità dei compensi derivanti da attività di lavoro accessorio (voucher) con l’indennità di disoccupazione NASpI (la prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione dal 1° maggio 2015), nel limite di € 3.000 l’anno.

Per le somme superiori, i voucher saranno solo parzialmente cumulabili con l’indennità NASpI che quindi subirà una riduzione: il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o se questa era già in essere, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivate da tale attività.

In pratica, chi ha raggiunto il limite dei € 3000, ha un mese di tempo dalla domanda di NASpI per darne comunicazione; chi sa già che percepirà più di € 3.000, ha un mese di tempo dall’inizio del rapporto di lavoro per fare la comunicazione. Altrimenti, dovrà comunque avvisare l’Inps quando si configurerà il superamento della soglia.

Nel caso di mancata comunicazione, la pena è la decadenza dall’indennità NASpI.

L’obbligo di comunicazione non sussiste nel caso di compensi di lavoro accessorio che rientrino nel limite dei € 3000 annui.

Per informazioni, chiamaci al n. 0458096030


2024 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Territoriale di Verona. Lungadige Galtarossa 22/D, 37133 Verona