Il Ministero del Lavoro informa che la Commissione Lavoro della Camera ha previsto uno specifico emendamento al testo della delega che andrà a disciplinare il lavoro autonomo non imprenditoriale, con il quale si rende strutturale la Dis.Coll (indennità di disoccupazione per i collaboratori).
Inoltre, nell’emendamento la Dis.Coll viene estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca.
Per informazioni: emiliano.galati@cisl.it
Fonte http://www.dottrinalavoro.it/
Il Ministero del Lavoro informa che la Commissione Lavoro della Camera ha previsto uno specifico emendamento al testo della delega che andrà a disciplinare il lavoro autonomo non imprenditoriale, con il quale si rende strutturale la Dis.Coll (indennità di disoccupazione per i collaboratori).
Inoltre, nell’emendamento la Dis.Coll viene estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca.
Fonte http://www.dottrinalavoro.it/
Le persone alla ricerca di un impiego possono iscriversi al portale dell’Anpal, la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita dal Decreto legislativo n. 150/2015 di attuazione del Jobs Act, e presentare online la Dichiarazione di immediata disponibilità per il riconoscimento dello status di disoccupato o richiedere l’assegno di ricollocazione da utilizzare presso gli operatori autorizzati per servizi di assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro.
Le agenzie per il lavoro possono richiedere l’accreditamento nazionale, mentre le aziende possono trovare informazioni utili su incentivi e finanziamenti disponibili, cercare candidati, effettuare le comunicazioni obbligatorie.
www.anpal.gov.it
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, il Decreto Interministeriale 23 maggio 2016 con il quale viene disposta la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI, avviata nel 2015, secondo le modalità già indicate nel Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.
A tal fine, per il 2016, oltre alle risorse già stanziate (200 milioni), il Decreto legislativo n. 148 del 2015 e Legge di stabilità 2016 hanno messo a disposizione ulteriori 400 milioni di euro.
I lavoratori che, dopo aver percepito l’indennità di disoccupazione (NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, si trovano ancora in stato di disoccupazione e versano in una condizione di particolare disagio economico, potranno usufruire dell’ASDI (Assegno di disoccupazione).
L’ASDI viene concesso a coloro che hanno perso il lavoro, hanno già usufruito della NASpI e si trovano in una condizione economica di bisogno attestata da un ISEE pari o inferiore a 5.000,00 euro; devono inoltre aver compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata) oppure devono avere nel nucleo familiare almeno una persona di minore età.
Come per le altre misure di inclusione attiva, per ricevere l’ASDI è necessario aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti Centri per l’Impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di formazione e/o di politiche attive.
Le modalità di prosecuzione della sperimentazione oltre il termine stabilito dal decreto del 23 maggio 2016 saranno disciplinate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per l’attuazione della misura, infatti, sono disponibili le risorse stanziate dall’articolo 43, comma 5, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Fonte: Ministero del Lavoro
E’ stato pubblicato il decreto attuativo che disciplina e regolamenta l’assegno di disoccupazione ASDI, contenuto nel Jobs Act del 2015, anche se al momento non è ancora possibile inviare la domanda.
L’ASDI è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai lavoratori e alle lavoratrici che possano far valere congiuntamente le seguenti condizioni:
•abbiano fruito della prestazione NASpI, per l’intera durata, entro il 31.12.2015;
•risultino ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
•siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare nel quale sia presente un minore di anni 18 oppure abbiano un’età pari o superiore a 55 anni senza aver maturato i requisiti per la pensione (di vecchiaia o anticipata);
•siano in possesso di una attestazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) con un valore pari o inferiore ad € 5000;
•non abbiano già usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti la fine dell’indennità NASpI e, comunque, non oltre un periodo pari o superiore a 24 mesi nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI;
•abbiano sottoscritto un apposito progetto personalizzato presso il servizio per l’impiego competente.
Appena sarà pubblicata la realtiva Circolare Inps, ve ne daremo comunicazione su questo sito.
L’Inps, con il Messaggio del 4 febbraio 2016 n. 494, ha ribadito la cumulabilità dei compensi derivanti da attività di lavoro accessorio (voucher) con l’indennità di disoccupazione NASpI (la prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione dal 1° maggio 2015), nel limite di € 3.000 l’anno.
Per le somme superiori, i voucher saranno solo parzialmente cumulabili con l’indennità NASpI che quindi subirà una riduzione: il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o se questa era già in essere, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivate da tale attività.
In pratica, chi ha raggiunto il limite dei € 3000, ha un mese di tempo dalla domanda di NASpI per darne comunicazione; chi sa già che percepirà più di € 3.000, ha un mese di tempo dall’inizio del rapporto di lavoro per fare la comunicazione. Altrimenti, dovrà comunque avvisare l’Inps quando si configurerà il superamento della soglia.
Nel caso di mancata comunicazione, la pena è la decadenza dall’indennità NASpI.
L’obbligo di comunicazione non sussiste nel caso di compensi di lavoro accessorio che rientrino nel limite dei € 3000 annui.
Per informazioni, chiamaci al n. 0458096030
La Commissione Bilancio ha accolto all’interno della Legge di Stabilità l’emendamento che richiedeva la proroga anche per l’anno 2016 della DIS-COLL per i parasubordinati. La legge ha varato nel limite di 54 milioni di euro.
L’estensione è prevista per tutto il 2016, quindi dal 1 gennaio 2016 chi perde il lavoro involontariamente può usufruire di un sostegno di disoccupazione per la durata massima di 6 mesi.
La prestazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA.
Per quanto concerne i requisiti, al momento, fino a nuova circolare INPS, rimangono gli stessi previsti per l’anno 2015:
- essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, cioè nella condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa; tale status deve essere comprovato tramite la presentazione del lavoratore presso il centro per l’impiego più vicino al proprio domicilio e per mezzo della sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità
- avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro (cioè dal 1° gennaio2015) al predetto evento
- avere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (> 647,83 €).
La domanda deve essere presentata all’Inps, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se la stessa è presentata dopo l’8° giorno.