Dallo scorso venerdì 17 marzo è vietato l’acquisito dei voucher; si possono ancora utilizzare, entro il 31 dicembre 2017, solo i buoni richiesti entro venerdì 17 marzo 2017.
Questa è una regola transitoria contenuta nel decreto legge n. 25/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì scorso ed entrato in vigore lo stesso giorno.
La scelta del Governo potrebbe avere un grosso impatto su alcuni settori produttivi, dove il voucher era utilizzato in modo corretto e trasparente per gestire attività occasionali.
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Jobs Act, governo vara la stretta sui voucher: obbligo di comunicazione preventiva per i datori di lavoro
Arrivano la stretta sui voucher e l’estensione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto correttivo del Jobs act, dando l’ok definitivo alla tracciabilità dei cosiddetti “buoni lavoro” destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio (utilizzati in diversi settori, dal turismo all’agricoltura), del valore nominale di 10 euro. Per le aree di crisi complessa, viene invece prevista la possibilità di accordare 12 mesi in più di cassa integrazione straordinaria.
L’utilizzo dei voucher, nati per le prestazioni di lavoro saltuarie o accessorie, è andato crescendo continuamente negli ultimi due anni, raggiungendo dimensioni quasi patologiche. I sindacati ne denunciano da tempo un uso distorto che spesso nasconde forme di sfruttamento e di lavoro nero. Ora il decreto approvato dal Consiglio dei ministri fissa l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione stessa.
La disciplina è modificata per l’agricoltura: in questo settore, i committenti sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni (non più a 7 giorni, come inizialmente previsto nello schema del decreto correttivo approvato in via preliminare a giugno).
per info http://www.cisl.it/
Si è conclusa in questi giorni la campagna Stop Voucher! avviata dalla Cisl del Veneto lo scorso primo maggio con l’apertura di un Numero Verde a disposizione di chi volesse raccontare la propria storia di voucherista e con una forte iniziativa di pressione verso governo e parlamento per cambiare le norme che regolano il lavoro accessorio.
“Il Numero Verde – spiega il segretario generale della Cisl impegnato in prima persona nella iniziativa- ha confermato in pieno le nostre tesi: il voucher è spesso una specie di assicurazione sul lavoro nero. Con 10 euro di spesa si evitano controlli e sanzioni”.
Le storie descritte hanno, infatti, più o meno la stessa struttura: lavoratori full time (8 ore al giorno per l’intera settimana) che per un periodo di tempo (dai 2 mesi all’anno e mezzo) sono stati pagati con 2-3 voucher dal valore di 10 euro e il resto in nero. Solo il 20% dei lavoratori racconta di aver smesso di presentarsi nel luogo di lavoro per propria volontà, non accettando più condizioni lavorative prive di tutele. I datori di lavoro fanno leva sulla necessità delle persone di lavorare ed è questo che permette ancora un uso così selvaggio del voucher.
Dall’analisi dei dati raccolti dalle chiamate emerge che il settore commercio e servizi è quello nel quale si concentrano il maggior numero di esperienze di scorretto uso dei voucher. Significativo il fatto che a chiamare siano soprattutto sono i parenti prossimi del voucherista: mamma, coniuge o addirittura il fidanzato.
Per Rota la campagna si conclude con due risultati positivi: il primo è quello di aver posto alla
attenzione delle rappresentanze politiche ed amministrative e della opinione pubblica i danni che, anche in Veneto, i voucher stanno provocando al buon lavoro, l’altro è che le proposte avanzate dalla Cisl del Veneto per modificare le norme che regolano il loro utilizzo sono state in gran parte recepite dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in un documento ufficiale inviato nei giorni scorsi al governo in vista della approvazione di un Decreto Legge in materia.
“Non siamo per l’abolizione tout court dei voucher, ma per una loro regolazione che sia più garante delle finalità con cui questo strumento è nato nel 2008 e sperimentato proprio in Veneto: ossia quello di regolarizzare i piccoli lavori che prima si facevano in nero. Per questo abbiamo contestato il decreto presentato da Poletti. Ora la Commissione Lavoro ha fatto sue alcune delle nostre proposte: che si possa remunerare con voucher il lavoro accessorio ma anche occasionale (questo secondo requisito era stato eliminato dalla riforma Fornero del 2012), una più efficace tracciabilità, nessuna regola speciale per l’agricoltura e la possibilità di escludere alcuni settori. Ora ci aspettiamo che il governo completi l’opera portando al 23 % la quota dei contributi previdenziali e portando ad almeno 24 ore il preavviso di attivazione dei voucher”.
Intanto si registra, come previsto, una ulteriore impennata dei voucher. A maggio, prima ancora dell’inizio della stagione turistica, in Veneto si sono venduti oltre 7 milioni di voucher da € 10, il 37% in più dello stesso periodo dello scorso anno.
Rassegna stampa campagna Stop voucher!
Arriva la “stretta” sui voucher annunciata dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Il consiglio dei Ministri ha esaminato il decreto correttivo del Jobs Act e ha espresso parere positivo, dando quindi l’ok in via preliminare.
Il provvedimento, che prevede la tracciabilità del buono lavoro, si è reso necessario per frenare il boom dei voucher, che nel primo trimestre 2016 sono cresciuti del 45,6%, arrivando a 31,5 milioni.
“E’ partito con il piede giusto il confronto tra Governo e sindacati su lavoro e pensioni. Infatti lo schema di decreto correttivo del Jobs Act, portato oggi in Consiglio dei Ministri, è stato preceduto da un incontro della segreteria del ministro Poletti con Cgil, Cisl e Uil, nel corso del quale, oltre ad essere stato illustrato il testo, ci è stato spiegato che esso andava presentato per rientrare nei 12 mesi previsti dalla delega e dare alle competenti commissioni parlamentari il tempo di esprimersi, ma che ci saranno spazi di interlocuzione prima dell’approvazione definitiva”, ha commentato il segretario confederale della Cisl Gigi Petteni. “Attendiamo dunque l’incontro già fissato per il 14 giugno per esprimere le nostre osservazioni sul merito. Infatti, pur apprezzando la norma sulla tracciabilità dei voucher, da noi chiesta insistentemente per evitare furbizie e abusi, siamo convinti che essa rappresenti solo un primo passo e che si debba ridurre a monte l’ambito di utilizzo, riportando il voucher ad attività effettivamente occasionali che potrebbero essere individuate dalla contrattazione e continuando a mantenere per il settore agricolo sia i limiti comuni agli altri settori sia i limiti specifici già previsti. Altre perplessità riguardano la norma sulla solidarietà espansiva, non perché sia sbagliata in sé, ma perché non incentiva per i lavoratori la pratica dei contratti di solidarietà espansiva, limitandosi a consentire nuove assunzioni all’azienda che abbia in corso un contratto di solidarietà difensiva. Per quanto riguarda, infine, gli ammortizzatori sociali, chiederemo che vengano trovate soluzioni per consentire la cassa integrazione anche in caso di cessazione di attività e procedure concorsuali, a condizione che vi sia un nuovo acquirente, per favorire il salvataggio effettivo di aziende in gravi difficoltà”.
In dettaglio, tracciabilità dei voucher e multe fino a 2.400 euro per chi non si adegua: il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera alle modifiche per sanare le distorsioni all’uso dei voucher previsti dal Jobs Act, accogliendo alcune modifiche avanzate dal mondo dell’agricoltura. Luce verde anche ai contratti di solidarietà espansiva per favorire nuove assunzioni a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro. In base all’introduzione della tracciabilità del buono di lavoro, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che gli imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con sms o email, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
Quanto al settore agricolo, le aziende committenti dovranno comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione scatta una sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Inoltre trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida.
No inoltre al limite di 2mila euro per la prestazione per i settore agricolo; un’altra modifica introdotta del decreto correttivo sui voucher esclude il settore agricolo dall’applicazione del tetto imposto ai committenti imprenditori in quanto l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile stagionalmente da parte di pensionati e studenti con meno di 25 anni o in qualunque periodo dell’anno se universitari e per le attività agricole presso piccoli produttori con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
(Fonte Conquiste del lavoro)
Al via la campagna Stop Voucher! promossa dalla Cisl del Veneto per contrastare l’abuso dei voucher, i buoni-lavoro che nel giro di pochi anni hanno conosciuto nella nostra regione un vero e proprio boom. “Complici le due riforme del lavoro: quella del 2012 (Fornero) e quella del 2015 (Jobs Act) che hanno spalancato le porte ai voucher in tutti i settori di lavoro, senza nessun controllo” sottolinea il segretario Onofrio Rota.
A Verona al 31.12.2015 raggiunti i tre milioni e duecentomila voucher venduti.
“La Cisl non è contraria di principio ai voucher: il lavoro accessorio occasionale esiste e va quindi regolato con strumenti semplici così da facilitarne la regolarità. Era così nelle intenzioni del legislatore quando introdusse i voucher, nel 2008,delimitando però rigorosamente il loro perimetro: le vendemmie e poi il lavoro domestico a ore, le ripetizioni, le fiere e le manifestazioni . Poi le maglie si sono allargate fino a cancellare il concetto di occasionalità incentivando le aziende ad abusarne”.
A sostegno di queste considerazioni la Cisl del Veneto ha raccolto numerose testimonianze che sono state raccolte in un video “abbiamo girato per il Veneto incontrando ragazzi, operai anziani, disoccupati, donne che ci hanno raccontato la loro esperienza con i buoni-lavoro. I casi di abuso sono evidenti e maggioritari rispetto al giusto utilizzo. L’abbinata che va per la maggiore è voucher/lavoro nero”.
Per la campagna di contrasto all’abuso dei voucher la Cisl ha attivato il Numero Verde 800995035 per raccogliere le denunce dei lavoratori e sono stati allertati gli Uffici Legali della Cisl.
Stop Voucher! Campagna della Cisl del Veneto contro l’abuso dei voucher
“Il ricorso ai voucher: profili delle aziende e dei lavoratori” è il titolo del convegno promosso ieri da Regione del Veneto, Veneto Lavoro e Inps presso Palazzo Grandi Stazioni.
Il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di voucher venduti, 15 milioni nel 2015 su un totale di 115 milioni di buoni lavoro staccati in tutta Italia. Introdotto con l’obiettivo di contrastare il lavoro “sommerso” e di assicurare le minime tutele previdenziali e assicurative a prestazioni lavorative di tipo occasionale, il voucher è la modalità di pagamento del lavoro accessorio, inizialmente applicato soprattutto nel settore agricolo e oggi diffuso in molti altri settori quali commercio, edilizia e terziario.
Il convegno ha rappresentato l’occasione per tracciare i contorni del fenomeno “voucher”, analizzando le cause che negli ultimi anni ne hanno determinato una diffusione sempre maggiore in tutti i settori produttivi e delinenando il profilo delle aziende e dei lavoratori coinvolti.
Durante l’incontro, inoltre, il Dirigente dell’Osservatorio & Ricerca di Veneto Lavoro, Bruno Anastasia, e il Ricercatore del coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps, Saverio Bombelli, hanno presentato la ricerca “Il lavoro accessorio 2008-2015”, con tutti i dati sull’utilizzo dei voucher in Veneto e in Italia.
Qui link con i materiali https://www.venetolavoro.it/contributi-e-ricerche
L’Inps, con il Messaggio del 4 febbraio 2016 n. 494, ha ribadito la cumulabilità dei compensi derivanti da attività di lavoro accessorio (voucher) con l’indennità di disoccupazione NASpI (la prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione dal 1° maggio 2015), nel limite di € 3.000 l’anno.
Per le somme superiori, i voucher saranno solo parzialmente cumulabili con l’indennità NASpI che quindi subirà una riduzione: il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o se questa era già in essere, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivate da tale attività.
In pratica, chi ha raggiunto il limite dei € 3000, ha un mese di tempo dalla domanda di NASpI per darne comunicazione; chi sa già che percepirà più di € 3.000, ha un mese di tempo dall’inizio del rapporto di lavoro per fare la comunicazione. Altrimenti, dovrà comunque avvisare l’Inps quando si configurerà il superamento della soglia.
Nel caso di mancata comunicazione, la pena è la decadenza dall’indennità NASpI.
L’obbligo di comunicazione non sussiste nel caso di compensi di lavoro accessorio che rientrino nel limite dei € 3000 annui.
Per informazioni, chiamaci al n. 0458096030
È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative definite accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Il committente
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio – possono essere:
- famiglie
- enti senza fini di lucro
- soggetti non imprenditori
- imprese familiari
- imprenditori agricoli
- imprenditori operanti in tutti i settori
- committenti pubblici.
Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio
I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:
- pensionati
- titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
- studenti nei periodi di vacanza; sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
- per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio
- per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo
- per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
- cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità
- lavoratori in part-time; i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
- altre categorie di prestatori, inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati
- I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.
In base a quanto disposto dalla vigente normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.
Limiti economici per il prestatore
L’art. 48 del d.lgs 81/2015 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015 7000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2015, 2.020 € netti (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi).
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.
Per informazioni https://www.inps.it/portale/default.aspx