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Il Senato ha dato il via libera definitivo al ddl n. 2233-B, sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sul lavoro agile, una piccola grande rivoluzione.

Nell’intervista al quotidiano L’Arena del 12 maggio 2017, Emiliano Galati (Segretario della Felsa, Federazione lavoratori somministrati autonomi atipici della Cisl del Veneto) fa il punto sulle ricadute che il provvedimento può avere anche a Verona, dove circa un terzo di chi lavora lo fa con partita Iva.

Il testo introduce tutele per la maternità, rende strutturale la Dis-Coll (l’indennità di disoccupazione che ricevono i collaboratori coordinati e continuativi) ed inserisce una regolamentazione per ricevere pagamenti entro i 60 giorni dalla fatturazione.

Inoltre, “È stato compiuto un passo fondamentale nella regolamentazione del cosiddetto smart working“, dice Emiliano Galati.  Ad esempio, ci deve essere un accordo scritto tra dipendente e datore di lavoro che preveda anche il diritto di disconnessione, cioè la possibilità di avere momenti di pausa.

“La legge pone regole nelle transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti; allarga il perimetro delle spese deducibili. Inoltre, se arriva un figlio la lavoratrice autonoma potrà ricevere l’indennità di maternità pur continuando a lavorare, senza che scatti l’astensione obbligatoria” – continua Galati – “Ora la sfida sarà far conoscere le opportunità della legge agli autonomi che lavorano spesso soli e non hanno luoghi di aggregazione nei quali trasmettersi informazioni. A Verona, dove già esiste lo sportello Saf, Servizi amministrativi e fiscali, il primo a livello nazionale per capacità di accoglienza, dove si prestano servizi individuali ed assistenza fiscale a circa 400 partite Iva, occorrerà alzare l’asticella ed evolvere prestando anche consulenza e facendo formazione per la vasta platea di autonomi”.

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Come noto, la Legge 92/2012 (c.d. Riforma del Lavoro) ha introdotto nel D.Lgs n. 246/2003 l’art.69-bis al fine di contrastare il fenomeno delle partite iva c.d. “fittizie”, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita iva rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato. 

In sede di conversione, sono state, in particolare, modificate le lett. a) e b) del comma 1 del citato art.69-bis, disponendo che le condizioni ivi previste devono perdurare per 2 anni consecutivi. Di conseguenza il nuovo testo modificato è il seguente:

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.