Il Ministero del Lavoro informa che la Commissione Lavoro della Camera ha previsto uno specifico emendamento al testo della delega che andrà a disciplinare il lavoro autonomo non imprenditoriale, con il quale si rende strutturale la Dis.Coll (indennità di disoccupazione per i collaboratori).
Inoltre, nell’emendamento la Dis.Coll viene estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca.
Per informazioni: emiliano.galati@cisl.it
Fonte http://www.dottrinalavoro.it/
Le Politiche Passive del Lavoro del Fondo a favore dei lavoratori/lavoratrici a tempo determinato e indeterminato in somministrazione si sostanziano nel Fondo di solidarietà, attraverso il quale Forma.Temp eroga:
- la prestazione in caso di riduzione o sospensione del lavoro finalizzata ad assicurare, ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato in somministrazione, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa attivate dall’impresa utilizzatrice presso cui sono impiegati (L.92/2012). A tale prestazione, anticipata al lavoratore dall’ApL, è possibile accedere solo se in possesso del requisito di almeno 90 giornate lavorative in somministrazione
- la prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro definita anche sostegno al reddito che consiste in un contributo una tantum pari a € 750 lordi in favore dei lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato in somministrazione, che risultino disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano lavorato almeno 5 mesi nell’arco degli ultimi 12
- nella procedura in mancanza di occasioni di lavoro (art. 25 CCNL) che consiste in un contributo di € 850 lordi/mese per 6 o 7 mesi al lavoratore/lavoratrice a tempo indeterminato fuori missione di lavoro.
Per ulteriori info: emiliano.galati@cisl.it
La circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017 fornisce indicazioni operative in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali, introdotta dalla Legge 96/2017.
La gestione dei flussi informativi e finanziari delle prestazioni di lavoro occasionali è affidata all’Inps. La piattaforma informatica è disponibile dal 10 luglio 2017, data dalla quale datori di lavoro e lavoratori potranno e dovranno preventivamente registrarsi tramite sito Inps o avvalendosi del contact center dell’Inps. Gli sviluppi della piattaforma informatica volti a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
La circolare fornisce le indicazioni operative per accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, sia in qualità di lavoratori che di datori di lavoro.
Ecco i principali punti
Viene innanzitutto fornita una precisazione: i limiti economici annui di 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, di 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, sono da considerarsi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, essendo riferiti ai compensi percepiti dal prestatore.
Per entrambe le modalità di utilizzo, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti:
- registrazione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS, o tramite il contact center dell’Istituto
- versamento preventivo, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici
- comunicazione preventiva, da parte del datore di lavoro, della prestazione di lavoro occasionale
- pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione tramite accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane Spa.
Viene ribadito che il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
€ 8,00 per il compenso a favore del prestatore
€ 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS
€ 0,25 per il premio assicurativo INAIL
€ 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione
Per il Contratto di prestazioni occasionali utilizzabile da soggetti diversi dalle famiglie, la circolare ribadisce che la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9 euro l’ora. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Al compenso si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.
Quanto al limite dimensionale, non essendo ammesso il ricorso al contratto di prestazione di lavoro occasionale per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la circolare stabilisce che il periodo di riferimento per il calcolo è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ai fini del computo, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), mentre i lavoratori part-time e intermittenti sono computati in proporzione all’orario svolto. Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
Con riferimento alla comunicazione preventiva, come ricorderete, gli estremi della prestazione vanno comunicati all’Inps almeno sessanta minuti prima dell’inizio. E’ inoltre prevista la possibilità di revoca della dichiarazione inoltrata, qualora la prestazione medesima non dovesse essere resa, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
Ad evitare abusi, l’Inps trasmette al lavoratore la comunicazione di revoca e la circolare fornisce la possibilità di confermare, da parte del lavoratore (o dell’utilizzatore), l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso le funzionalità della procedura telematica Inps. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prestazione. Inoltre l’Inps, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, effettuerà controlli automatici sulle revoche, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
Non risparmiare sulla tua salute! Vi presentiamo la polizza di assistenza sanitaria integrativa Zefiro
Come si fa a migliorare in modo concreto la vita di chi lavora? Venendo incontro alle sue esigenze, ascoltando le sue necessità. Per la Felsa rispondere a questa domanda fondamentale vuol dire soprattutto costruire dei servizi “a misura di lavoratore”.
Come si fa, allora, a capire di cosa ha davvero bisogno, oggi, un lavoratore, sia esso uomo, donna, giovane o anziano, lavoratore con contratto a tempo indeterminato, lavoratore autonomo o uno ancora fuori dal “recinto” del cosiddetto lavoro standard?
La logica nella quale la Cisl e la Felsa hanno operato è quella di accompagnare il lavoratore nel suo percorso, fin dalla prima ricerca di un impiego. Questa logica di accompagnamento diventa particolarmente forte nei momenti di maggiore difficoltà e fragilità del percorso di vita e lavoro.
Che sono soprattutto quelli nei quali si ha necessità di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa rispetto al servizio sanitario nazionale. Con la nascita del Fondo Zefiro è stata dedicata particolare attenzione ad alcune fasce più esposte del mercato del lavoro come lavoratori atipici e autonomi.
Le polizze attivabili sono strutturate per garantire la più ampia copertura possibile in caso di malattia, infortunio e di necessità di cure rientranti nell’area specialistica.
Queste sono le quote necessarie per aderire alla convenzione di assistenza sanitaria del Fondo Zefiro:
– Annuale iscritto Felsa 60 euro – dal 01/09/2016 AL 31/08/2017
– Annuale non iscritto 80 euro – dal 01/09/2016 AL 31/08/2017
– Semestrale iscritto Felsa 40 euro – dal 01/03/2016 AL 31/08/2017
– Semestrale non iscritto 50 euro – dal 01/03/2016 AL 31/08/2017
Per tutte le informazioni rivolgersi alle sedi Felsa
Da settembre si rafforza lo sportello Felsa per lavoratori/lavoratrici in somministrazione con 14 pratiche a loro sostegno e tutela.
Per info emiliano.galati@cisl.it
Quest’anno la FeLSA Cisl e l’associazione Vivace saranno presenti all’interno dello stand della Cisl durante il Meeting di Rimini, in programma dal 19 al 25 agosto.
Considerata la particolare attinenza ai temi più prossimi alla Cisl e l’elevato numero di partecipanti, sarà attiva allo stand una delegazione della FeLSA CISL Veneto.
Per info http://www.meetingrimini.org/