A Luglio 2014 la "Quattordicesima" ai pensionati a basso reddito


Anche quest’anno, dal 1° luglio p.v. sarà corrisposta dall’INPS, dall’INPDAP e dall’ENPALS agli interessati la cosiddetta “quattordicesima” ovvero quella somma aggiuntiva annuale che la Legge 127 del 2007 ha previsto in favore dei pensionati a basso reddito.

Gli interessati

La legge 127/2007 ha previsto che i possibili beneficiari di questa somma aggiuntiva siano i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti e ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto nel corso dell’anno i 64 anni di età e che non abbiano redditi personali (non si valuta il reddito dell’eventuale coniuge) superiori a una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo. Per l’anno 2014, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 501,37 €, la soglia di reddito da non superare è pari di 9.776,71 € ( €.501,37 x 13x 1,5) pari ad un reddito mensile di 752,07 euro (x 13 mensilità).

Gli aumenti

Per evitare che, come è avvenuto in passato, la cifra sia distribuita a pioggia, appiattendo le differenze tra chi ha pagato più contributi e chi ne ha versati di meno, la legge prevede un importo differenziato del beneficio in base agli anni di contributi versati per ottenere la pensione.

Per il 2014 gli importi in pagamento, purtroppo, non hanno subito alcuna variazione rispetto agli anni precedenti:

L’importo aggiuntivo sarà di 336 euro per i pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano un’anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli pensionati ex autonomi che hanno versato contributi fino a 18 anni; sarà, invece, pari a 420 € se si sono versati contributi come dipendente da 15 a 25 anni e come lavoratore autonomo da 18 a 28; l’incremento salirà, infine, a 504 euro per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni e per gli ex autonomi con più di 28 anni di contributi.

Se la pensione a cui attribuire l’aumento è una pensione di reversibilità, per stabilire a quale fascia di aumenti si abbia diritto, il numero dei contributi accreditati in favore del coniuge defunto si abbatte del 40 per cento.

I requisiti

Come abbiamo accennato, per ottenere la quattordicesima occorre essere in possesso di due requisiti: quello anagrafico dei 64 anni e quello reddituale. Mentre per verificare il requisito anagrafico basterà guardare solo il calendario, più complesso è, invece, il meccanismo per accertare il requisito reddituale che non deve superare l’importo annuo lordo di 9.776,71 euro per il 2014.

Come abbiamo detto, contrariamente a quanto avviene per le maggiorazioni sociali, per attribuire la quattordicesima si tiene conto solo del reddito personale del pensionato e non anche di quello cumulato con l’eventuale coniuge.

Per verificare se si ha o meno diritto a questa somma occorre tener conto di tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi derivanti della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.

I redditi rilevanti sono quelli di seguito elencati:

  • Redditi da pensione, comprese quelle erogate da Stati Esteri
  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa in Italia e all’estero
  • Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.
  • Redditi di partecipazione in società e imprese
  • Redditi di terreni e fabbricati in Italia e all’estero (esclusa la casa di abitazione)
  • Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)
  • Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso in Italia e all’estero
  • Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF
  • Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti)
  • Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno in relazione ai redditi indicati in precedenza
  • Lavoro dipendente prestato all’estero
  • Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
  • Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
  • Redditi da capitali prodotti all’estero

La “Quattordicesima” ridotta

Per reddito

E’ frequente il caso in cui il reddito personale superi il limite dei 9.776,71 euro ma è comunque inferiore al reddito incrementato dell’importo degli aumenti; in questi casi l’aumento sarà erogato in misura tale da non superare quest’ultima soglia.

Per comprendere il meccanismo ipotizziamo il caso di un pensionato con 30 anni di contributi e con un reddito personale di 9.800,00 euro. In questa ipotesi il reddito del pensionato è superiore al limite degli 9.776,71 € ma è inferiore ai 10.280,71 € ovvero alla somma del reddito richiesto per ottenere l’aumento più l’importo del beneficio che, nel caso di un pensionato con più di 30 anni di contributi, è di 504 euro. L’incremento che sarà pagato dall’INPS sarà di 480,71 euro che, sommati agli 9.800 euro del suo reddito personale, gli consentiranno di non superare la soglia di 10.280,71 euro.

Per compimento dei 64 anni nel corso dell’anno

In questo caso la “quattordicesima” viene rapportata ai soli mesi successivi al compimento del 64^ anno di età. Così, ad esempio, un pensionato nato il 5 agosto 1949 con 28 anni di CTB da lavoro dipendente con un reddito inferiore al limite previsto invece di percepire l’intero importo di 504,00 euro percepirà solo i 4/12 della somma vale a dire 168,00 euro.

Aventi diritto e modalità di erogazione del beneficio

Lavoratori dipendenti

(anni di contribuzione)

Lavoratori autonomi

(anni di contribuzione)

Somma aggiuntiva
Fino a 15 Fino a 18 336 €
Sopra i 15 e fino a 25 Sopra i 18 e fino a 28 420 €
Oltre i 25 Oltre i 28 504 €

Cosa fare per ottenere la quattordicesima?

In generale il pensionato non deve fare alcunché per ottenere questo beneficio che, di norma, viene erogato automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali ( i cosiddetti modelli RED) già acquisiti o da acquisire.

Può verificarsi il caso in cui queste dichiarazioni non siano mai state presentate oppure siano state compilate in modo errato ed allora è necessario presentare una richiesta all’Ente erogatore compilando, ovviamente, il modello RED.

Chi compie i 64 anni nel corso del 2014 deve presentare la domanda (modello RED) in data successiva al compimento dell’età, e la “14a ” verrà erogata sulla mensilità di dicembre 2014.

Ricordiamo che la somma aggiuntiva (la cosiddetta 14a) non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali.


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