Pensioni anticipate (ex anzianità) e penalizzazioni


Con la legge n° 147 del 2013, art.1 comma 493, si è risolto il problema, già evidenziato nel n° 64 di Previdenza Flash, che riguardava la penalizzazione che subivano coloro che accedevano al pensionamento “anticipato” prima del compimento del 62° anno di età in presenza di contribuzione figurativa per permessi legge 104, e congedo straordinario .

Per la contribuzione figurativa per permessi donazione sangue e maternità facoltativa era già intervenuta la legge.

Alla luce del nuovo provvedimento legislativo l’art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, viene così modificato:

…..omissis…….

Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché’ per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Riassumendo:

1. La legge 201/2011 (Riforma Monti- Fornero) introduce all’art. 24 comma 10 il concetto di penalizzazione per chi accede al pensionamento anticipato prima del compimento del 62° anno di età.

Art. 24 comma 10 legge n^ 201/2011.

….omissis…

Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi

2. La legge 216/2011, art. 6 comma 2 –quater -, prevede alcune deroghe alle penalizzazioni:

a)     introducendo il concetto di contribuzione utile per evitare la penalizzazione :

  • Contribuzione da lavoro effettivo ivi compresa quella da riscatto ex art. 13 della legge 1338/62 per contribuzione omessa e prescritta
  • Contribuzione figurativa :
  1. Servizio militare
  2. Maternità obbligatoria
  3. Cassa integrazione ordinaria
  4. Malattia
  5. Infortunio

3. La legge 31 agosto 2013 n° 101, art. 4 bis comma 1, prevede nuove deroghe:

a)     Inserendo anche:

  • Contribuzione figurativa per
  1. Donazione sangue
  2. Maternità facoltativa

4. La legge 27 dicembre 2013 n^ 147, art. 1 comma 493, prevede ancora nuove deroghe:

a)     Inserendo anche :

  • Contribuzione figurativa per :
  1. Permessi ex legge 104/1992
  2. Congedo straordinario per l’assistenza a portatori di handicap grave

Ricordiamo che tutte queste deroghe valgono solo per i soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.

E per gli altri?

…………..”Chi ci sarà…..la racconterà!!!” ……………


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