Piccola mobilità e anticipazione Aspi


A seguito dell’entrata in vigore dell’ articolo 1, comma 114, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha disposto l’applicazione degli sgravi contributivi, entro il limite di 35.550.000 euro, anche in riferimento ad assunzioni effettuate prima del 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex legge 236/1993, l’Inps con messaggio numero 717, del 30 gennaio 2015 comunica di aver disposto la sospensione delle note di rettifica già emesse per gli addebiti inerenti il mancato rinnovo dei benefici relativi, per l’appunto, la cosiddetta piccola mobilità connessi anche a rapporti di lavoro agevolati instaurati fino al 31 dicembre 2012.
Con altro messaggio numero 736, dello stesso giorno l’Inps ha reso noto che le domande, presentate nel 2014, di anticipazione in unica soluzione dell’Aspi non ancora percepita da parte di lavoratori che abbiano inteso intraprendere un’attività di lavoro autonomo cui non è stato possibile dar corso per esaurimento delle risorse, saranno respinte e liquidate normalmente come Aspi ordinaria con cadenza mensile.
In relazione alle domande di anticipazione presentate nel 2015 l’importo complessivo messo a disposizione è pari a 20 milioni di euro.


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