Permessi ex legge 104/1992


Una possibile ulteriore salvaguardia dalla riforma Fornero.

Forse è sfuggita a molti l’opportunità offerta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n^ 124.

L’articolo in questione recita testualmente:

1. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e’ aggiunta la seguente:

«e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può’ avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014».

In poche parole, i lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno 2011 hanno fruito del congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti portatori di handicap grave o anche dei permessi previsti dalla legge 104/1992 che perfezionino i “vecchi” requisiti ante riforma Fornero entro il 6 gennaio 2015 possono accedere al pensionamento senza dover rispettare i nuovi requisiti.

Il tutto è stato confermato dalla circolare ministeriale n° 44 del 2013 e dal messaggio INPS n° 522 del 10 gennaio 2014.

Il contingente numerico che potrà usufruire di questa deroga è fissato in 2.500 unità.

Attenzione!! Termine presentazione istanza

Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati a questa salvaguardia devono presentare istanza di accesso al beneficio presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.

I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa al provvedimento di congedo o al provvedimento di concessione relativo alla fruizione dei permessi.

Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.


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