Esodati, le novità dal decreto del 24 luglio


Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012 n. 171 è stato finalmente pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1 giugno 2012, il quale disciplina le modalità di attuazione delle deroghe pensionistiche previste dall’articolo 24 comma 14 del decreto legge n. 201/2012 convertito in legge n. 214/2011 e successive modifiche per un massimo di 65.000 interessati.

L’irrigidimento dei requisiti per l’accesso alle deroghe da parte del Ministero del lavoro è stato fortemente criticato dalla CISL in questi mesi e a seguito delle iniziative e dei presidi delle OO.SS. il decreto legge n. 95/2012 in corso di conversione prevede l’accesso a pensione in base ai requisiti precedenti la riforma della legge n. 214/2011 per ulteriori 55.000 lavoratori, come illustrato nella circolare del 13 luglio scorso.

Per i 65.000 beneficiari delle vecchie norme pensionistiche l’articolo 4 del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede che 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 21 novembre 2012, i lavoratori con accordo di esodo incentivato, i prosecutori volontari, i lavoratori con congedo straordinario per assistenza del figlio disabile e i lavoratori del pubblico impiego con accordo di esonero con le caratteristiche individuate dalle norme di legge e dallo stesso decreto ministeriale devono presentare istanza di accesso ai benefici  alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Una specifica Commissione istituita presso la DTL deciderà sulle istanze e comunicherà con tempestività all’INPS le decisioni di accoglimento. Contro il provvedimento di reiezione è ammesso riesame entro 30 giorni presso la stessa DTL. Nei giorni scorsi l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 12196/2012  con cui illustra la procedura per la verifica del diritto a pensione e l’invio della lettera agli interessati.

Il decreto ministeriale nel definire le caratteristiche dei soggetti che possono beneficiare delle normative pensionistiche precedenti la riforma contenuta nell’art. 24 della legge n. 214/2011 fissa, rispetto  a quanto previsto dalla legge, i seguenti ulteriori vincoli:

  • per  i lavoratori con accordi di mobilità ordinaria e per le zone disagiate, si richiede oltre alla stipula degli accordi prima del 4/12/2011 e la maturazione dei precedenti requisiti pensionistici entro il periodo di godimento della mobilità, anche la cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4/12/2011 (25.590 lavoratori);
  • analogamente per i lavoratori in mobilità lunga si richiede, oltre all’accordo stipulato entro del 4/12/2011, che l’attività lavorativa sia cessata alla data del 4/12/2011 (3.460);
  • per i lavoratori destinatari di prestazioni straordinarie a sostegno del reddito da parte di fondi di solidarietà di settore per i quali la titolarità della prestazione decorre in data successiva al 4/12/2011 l’accesso ai requisiti pensionistici precedenti la riforma della legge 214/2012 è ammessa ma gli interessati devono restare a carico di tali Fondi fino al compimento dei 62 anni di età (17.710 lavoratori);
  • i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in entro il 4/12/2011 per accedere alla deroga devono altresì raggiungere il requisito e la decorrenza della pensione entro 24 mesi dal 6/12/2011, non devono nel frattempo aver ripreso alcuna attività lavorativa e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011 (10.250 lavoratori);
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il 31/12/2011 in base accordi di esodo incentivato individuale, anche in base agli artt. 410, 411, 412 ter del codice di procedura civile, oppure in base ad accordi collettivi, per accedere al pensionamento devono raggiungere sia i requisiti pensionistici precedenti la riforma sia la decorrenza della pensione entro 24 mesi dal 6/12/2011 e non devono essersi rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa (6.890 lavoratori).

In base alla norme di legge ricordiamo che sono inoltre derogati i lavoratori del pubblico impiego con accordi di esonero alla data del 4/12/2011 (950 interessati) e i lavoratori in congedo straordinario per l’assistenza al figlio disabile grave a condizione che perfezionino i 40 anni di contributi a prescindere dall’età entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo (150 interessati).

Riteniamo in ogni caso necessario tenere alta l’attenzione per indurre, anche nei prossimi mesi, il Governo a modificare gli aspetti più aspri e ingiusti di una riforma pensionistica realizzata senza alcuna transizione e rifiutando un confronto costruttivo con le parti sociali. Questa riforma, infatti, non solo sta provocando gravissimi problemi a decide di migliaia di lavoratori e di lavoratrici ma sta minando profondamente la fiducia delle persone nelle regole dello Stato e in momento difficile come quello che stiamo vivendo questo è un rischio che dobbiamo assolutamente scongiurare.


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