Contribuzione figurativa e importo pensione


In questi ultimi giorni si fa un gran parlare del problema sorto in relazione ai permessi fruiti dai donatori del sangue e dei riflessi che questi giorni di permesso potrebbero avere sull’importo delle pensioni future.

In realtà, la questione riguarda anche la contribuzione figurativa per

• i permessi previsti dalla legge 104/1992 (3gg al mese);

• il congedo straordinario per l’assistenza ai familiari portatori di handicap grave (2 anni);

• i contributi ex legge 300/70;

• i periodi di mobilità;

• i contributi da riscatto esclusi quelli relativi all’art. 13 della legge 1338/62 in quanto riferentesi a periodi comunque lavorati;

• i periodi di maternità facoltativa;

• i periodi di CIGS

• DS

In premessa è opportuno sottolineare il fatto che questa contribuzione figurativa vale ancora per maturare il diritto a pensione (con la sola esclusione della DS per anzianità pari o inferiori ai 35 anni) semmai potrebbe incidere sulla misura della stessa qualora l’accesso al pensionamento avvenga prima del compimento del 62° anno di età ed entro il 31/12/2017.

Tutto nasce dalla norma contenuta nella riforma Monti Fornero (legge 201/2011) che prevede una penalizzazione per chi accede alla pensione “anticipata” (già anzianità) prima del compimento del 62° anno di età; tale penalizzazione consiste nella riduzione dell’importo della pensione pari all’1% per ogni anno di anticipo dai 60 ai 62 anni e del 2% per ogni anno antecedente i 60 anni. Ovviamente la riduzione viene calcolata proporzionalmente al n° dei mesi mancanti al compimento del 62° anno di età

Ma andiamo per ordine.

L’art. 24 comma 10 della legge n° 201/2011 recita:

“10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.”

Questa norma è stata in parte mitigata dalla legge n° 216/2011 che all’art. 6 comma 2 quater prevede che la decurtazione non si applica alle pensioni liquidate entro il 31 dicembre 2017 a condizione che tutta contribuzione derivi da lavoro effettivo con la sola esclusione di:

“ periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.”

Restano quindi esclusi tutti gli altri contributi figurativi, mobilità e disoccupazione indennizzate, permessi legge 104/92, periodi di maternità facoltativa, CIGS ed anche i permessi per la donazione di sangue.

In altre parole il lavoratore o la lavoratrice che nel corso della sua vita abbia contribuzione figurativa riferentesi a queste ultime fattispecie per non vedersi penalizzati sull’importo della pensione devono “recuperare” questi periodi.

Ma vediamo alcuni casi concreti.

Ovviamente negli esempi si tiene conto solo ed esclusivamente dei permessi “a giornata” (donazione sangue e permessi legge 104/92) ; è evidente che nel caso di congedo straordinario o CIGS , mobilità, riscatto, legge 300 per periodi superiori alla settimana, maternità facoltativa la norma si applica a tutti indistintamente

Chi è interessato dalla norma

Tutti i lavoratori che accedono al pensionamento anticipato

• Entro il 31 dicembre 2017

• Con un’età inferiore ai 62 anni

Lavoratore del settore privato – INPS

I lavoratori che vanno in pensione con contribuzione versata all’INPS non sono assolutamente toccati da questa norma se utilizzano i permessi “a giornata” (donazione sangue, legge 104) in quanto la contribuzione viene accreditata a “settimane” .

L’INPS accredita una settimana di lavoro a condizione che vi sia almeno una giornata lavorata, retribuita e coperta da contribuzione (nel rispetto del minimale contributivo) nell’arco temporale compreso tra la domenica e il sabato successivo.

E’ del tutto evidente che una giornata di permesso per “donazione sangue” o permesso legge 104 nell’arco della settimana, se gli altri giorni sono stati lavorati e retribuiti, non incide minimamente sull’accredito del contributo settimanale

Lavoratore del settore pubblico –INPDAP

Nel settore pubblico, a differenza che nel privato, la contribuzione viene accreditata a “giornata” ed effettivamente, in questo caso, il donatore di sangue o chi fruisce dei permessi ex legge 104/1992 potrebbe avere dei problemi di decurtazione della pensione.

Lavoratore dello spettacolo ENPALS

Pare che l’ENPALS consideri i permessi per “donazione sangue” come malattia e quindi non dovrebbero esserci problemi.

Per quanto riguarda i permessi ex legge 104 non se ne sa nulla.

Riassumendo:

Sono interessati al problema i lavoratori del pubblico impiego o comunque assicurati all’INPDAP che accedano al pensionamento:

  • Prima del 1 gennaio 2018
  • Ad un’età inferiore ai 62 anni.

Verona, 16 ottobre 2013

Volantino


2024 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Territoriale di Verona. Lungadige Galtarossa 22/D, 37133 Verona