Novità sulla detraibilità delle spese per interventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio


La circolare 26/E del 18/09/2013 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti del decreto legge 4/6/2013 n.63.

Il decreto, in vigore dal 06 giugno, ha portato le seguenti modifiche:
• proroga fino al 31/12/2013 con aumento dal 55% al 65% la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, per le spese condominiali la proroga è fino al 30/06/2014;
• proroga della scadenza al 31/12/2013 anche per le detrazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, con una percentuale pari al 50% ed un limite di spesa di 96,000€, dal 01/01/2014 si torna al 36% e 48.000€;
• introduzione di una ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe energetica A+) purché la spesa sia finalizzata all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione. La spesa deve essere stata sostenuta dal 06/06 al 31/12/2013, con un limite massimo di 10.000€.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Con il decreto non è stato modificato l’impianto normativo di riferimento, tutti gli interventi agevolabili, già elencati nella legge 296/06, sono rimasti invariati.
Le modifiche che maggiormente interessano sono:
• la percentuale di detrazione applicabile alle spese sostenute, dall’entrata in vigore del decreto (06 giugno) passa dal 55% al 65%.
• per gli interventi sulle parti comuni condominiali, che interessano tutte le unità immobiliari, è prevista una maggiore estensione della durata, fino al 30/06/2014.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Con il decreto viene prorogata la scadenza dell’agevolazione fino al 31/12/2013, mantenendo i vincoli riferiti al precedente decreto, il Dl 83/2012, ovvero, limite di spesa di 96.000€, percentuale applicabile 50% e frazionamento del rimborso in 10 anni.
La novità contenuta nel secondo comma dell’art.16 del decreto è la possibilità di recuperare le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per forni e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica), con un limite di spesa di 10.000€, per ciascuna unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, da ripartire in 10 anni tra gli aventi diritto, purché finalizzate all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
I soggetti interessati sono i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari, anche se i mobili sono destinati ad ambienti diversi da quelli interessati (es. rifaccio il bagno e cambio la cucina).
Di fatto il decreto non limita la possibilità di collegare la detrazione per l’acquisto di mobilio ad interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali, purché siano finalizzati all’arredo di dette parti (guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominali, ecc.). Ne consegue che chi ha sostenuto spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria sulle parti condominiali, non può beneficiare della detrazione per l’acquisto
di mobili per l’arredo della propria abitazione.
Sono interessati alla detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche coloro che acquistano da imprese di costruzione l’immobile completamente ristrutturato.

La data di decorrenza dalla quale devono essere sostenute le spese per i lavori di ristrutturazione è il 26/06/2012, ovvero la data di entrata in vigore del precedente decreto che aumentava la percentuale di detrazione al 50%.
La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che i mobili ed elettrodomestici devono essere nuovi, non vale pertanto l’acquisto di mobili usati. Possono rientrare nelle spese del mobilio, anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.
Fermo restando l’obbligo di documentare tali spese (fattura), il pagamento può essere eseguito, oltre che con bonifico bancario o postale, anche con carta di credito o di debito (bancomat).

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio servizio casa del CAF CISL.


2024 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Territoriale di Verona. Lungadige Galtarossa 22/D, 37133 Verona