Riconosciuta dalla Cassazione la concausalità tra un uso intenso del cellulare aziendale o del cordless e le patologie tumorali. Il ruolo dei campi elettromagnetici nella genesi del tumore che colpisce i nervi cranici.
Con la sentenza n. 17438 dello scorso 12 ottobre, la Cassazione Civile si è pronunciata sul rapporto di concausalità tra un intenso uso del cellulare aziendale e le patologie tumorali affermandone la sussistenza.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INAIL avverso la sentenza (n. 614 del 2009) con cui la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accolto tre anni fa il ricorso del dirigente di una multinazionale che aveva convenuto in giudizio l’Istituto assicuratore per ottenere le prestazioni di legge in riferimento ad una grave e complessa patologia cerebrale di origine professionale.
L’Istituto assicuratore era stato condannato in appello a corrispondere al richiedente la rendita per malattia professionale prevista per l’invalidità all’80%; tale decisione è stata ora confermata dalla Cassazione.
In particolare, il dirigente aveva contratto un tumore al nervo trigemino a causa dell’intenso uso che quotidianamente era tenuto a fare del telefono cellulare. Per dodici anni (dal 1991 al 2003), infatti, egli aveva fatto uso di telefoni cordless e cellulari per 5-6 ore al giorno, contraendo una grave patologia tumorale all’orecchio sinistro: essendo destrimane, infatti, egli teneva l’apparecchio all’orecchio sinistro in quanto con la mano destra rispondeva al telefono fisso collocato sulla scrivania o prendeva note e appunti.
Come si legge nella recente sentenza della Cassazione, “le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all’uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell’attività lavorativa, sia all’effettiva insorgenza di un “neurinoma del Ganglio di Gasser” (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica, praticate”.
Ripercorrendo la vicenda processuale, originariamente il rifiuto dell’INAIL era stato motivato dalla pretesa “inesistenza di studi scientifici attendibili in ordine alla nocività delle onde elettromagnetiche”, inesistenza che è stata poi smentita invece dalla Corte d’Appello.
Il CTU nominato in grado d’appello ha infatti individuato il nesso, quanto meno concausale, tra l’utilizzo dei telefoni e la patologia sulla base di numerosi studi scientifici riassunti in una tabella ed effettuati per lo più dal 2005 al 2009 (per l’analisi dei quali si rinvia alla sentenza integrale): “in tre, effettuati dall’Hardell group, era stato evidenziato un aumento significativo del rischio relativo di neurinoma (intendendosi per rischio relativo la misura di associazione fra l’esposizione ad un particolare fattore di rischio e l’insorgenza di una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti [numeratore] e nei non esposti [denominatore])”.
La Cassazione sottolinea che “l’analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era documentato dopo un’esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari” e che “doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall’assicurato, configurante probabilità qualificata”.
La sentenza, come sottolineato dalla dott.ssa Anna Guardavilla, richiama a questo punto l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.”
In tal senso , “il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia”.
Conclusivamente nel caso di specie deve “quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa”.