Che cos’è
E’ un contributo che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza (ma pagato da INPS) per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
Chi può richiederlo
- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
- Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
L’assegno spetta per ogni figlio (in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati).
Entro i sei mesi dalla nascita del bambino (o entro 6 mesi dall’adozione e dall’affido) si deve presentare al Comune l’apposita domanda a cui vanno allegate:
- attestazione Isee
- fotocopia di documento valido (o il permesso di soggiorno)
- documenti del bambino nato o adottato
A chi puoi chiedere informazioni
Caf Cisl – servizio gratuito
Telefono: 045 8096027
E-mail: info@cislverona.it