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Nella Legge di stabilità 2016 sono numerosi i provvedimenti che riguardano il tema della casa sia essa di proprietà che in affitto. Si sommano a quelli, ancora in vigore, prodotti negli anni precedenti. Nel loro insieme hanno una portata economico e sociale rilevante sia per le famiglie proprietarie o inquiline che per la collettività.


Meno tasse sulla casa di abitazione


Più detrazioni fiscali

IVA sull’acquisto immobili. Per gli immobili di classe energetica A e B acquistati nel 2016 si può detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata in 10 quote annuali di pari importo.

Acquisto casa in leasing. I giovani sotto i 35 anni (e con reddito lordo fino a 55.000 euro) possono acquistare la casa principale con un leasing che permette una detrazione del 19% sia sulla rata di finanziamento (massimo 8.000 euro) che sul riscatto finale (massimo 20.000 euro). Oltre i 35 anni di età si dimezza l’importo massimo deducibile.

Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. Sono prorogate a tutto il 2016 le detrazioni fiscali per ristrutturazione o per risparmio energetico. Nel dettaglio:


Altre agevolazioni

Bonus per gli inquilini di “alloggio sociale”. Si ottiene anche nel 2016 con la presentazione della Dichiarazione dei redditi. L’importo detraibile è di 900 euro (per chi reddito lordo inferiore a 15.493,71 euro) o di 450 euro se il reddito è superiore ma entro 30.986,41 euro.

Spese di affitto abitazione private. Per le case di abitazione principale si può portare in detrazione una somma di 300 o di 150 euro sulla base del reddito lordo (come sopra). La detrazione viene pagata anche se il richiedente è “incapiente”.

Altre detrazioni riguardano gli inquilini giovani (20-30 anni di età), lavoratori trasferiti, studenti universitari, canoni di affitto concordato.

Contributi Enti Bilaterali. Alcuni enti bilaterali, es. EBAV, prevedono per i propri iscritti contributi economici per la casa di abitazione.

Fondo Sociale Affitto e Fondo Morosità incolpevole: vedi bandi Regione Veneto e Comune di residenza.


Per informazioni chiama il Caf Cisl al n. 0458096027 o scrivi a info@cislverona.it

scarica il volantino

I commi dal 178 al 181, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

L’esonero non spetta alle assunzioni di:

Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire dell’incentivo.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per i datori di lavoro del settore agricolo l’esonero contributivo si applica:

Fonte: dottrinalavoro.it

Cisl Verona
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