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La Legge di stabilità 2016 prevede che l’Imu venga ridotta del 50% per le abitazioni che vengono concesse in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli e utilizzate come abitazione principale.
L’agevolazione sostituisce la precedente facoltà data ai Comuni di prevedere, per tali casi e al verificarsi di alcune condizioni, l’esonero dall’Imu.

Come si può ottenere il beneficio?

Per ottenere il beneficio è necessario stipulare un contratto di comodato. Il proprietario però non deve possedere oltre all’abitazione data in comodato ed alla propria, altra abitazione in Italia (si intendono immobili ad uso abitativo e quindi non si tiene in considerazione il possesso di terreni e aree edificabili) e deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune di quella concessa in comodato.
Il proprietario deve inoltre presentare la dichiarazione Imu.

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Nella Legge di stabilità 2016 sono numerosi i provvedimenti che riguardano il tema della casa sia essa di proprietà che in affitto. Si sommano a quelli, ancora in vigore, prodotti negli anni precedenti. Nel loro insieme hanno una portata economico e sociale rilevante sia per le famiglie proprietarie o inquiline che per la collettività.


Meno tasse sulla casa di abitazione


Più detrazioni fiscali

IVA sull’acquisto immobili. Per gli immobili di classe energetica A e B acquistati nel 2016 si può detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata in 10 quote annuali di pari importo.

Acquisto casa in leasing. I giovani sotto i 35 anni (e con reddito lordo fino a 55.000 euro) possono acquistare la casa principale con un leasing che permette una detrazione del 19% sia sulla rata di finanziamento (massimo 8.000 euro) che sul riscatto finale (massimo 20.000 euro). Oltre i 35 anni di età si dimezza l’importo massimo deducibile.

Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. Sono prorogate a tutto il 2016 le detrazioni fiscali per ristrutturazione o per risparmio energetico. Nel dettaglio:


Altre agevolazioni

Bonus per gli inquilini di “alloggio sociale”. Si ottiene anche nel 2016 con la presentazione della Dichiarazione dei redditi. L’importo detraibile è di 900 euro (per chi reddito lordo inferiore a 15.493,71 euro) o di 450 euro se il reddito è superiore ma entro 30.986,41 euro.

Spese di affitto abitazione private. Per le case di abitazione principale si può portare in detrazione una somma di 300 o di 150 euro sulla base del reddito lordo (come sopra). La detrazione viene pagata anche se il richiedente è “incapiente”.

Altre detrazioni riguardano gli inquilini giovani (20-30 anni di età), lavoratori trasferiti, studenti universitari, canoni di affitto concordato.

Contributi Enti Bilaterali. Alcuni enti bilaterali, es. EBAV, prevedono per i propri iscritti contributi economici per la casa di abitazione.

Fondo Sociale Affitto e Fondo Morosità incolpevole: vedi bandi Regione Veneto e Comune di residenza.


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È diventato legge il decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014 convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164) recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Tra le tante novità per il settore immobiliare troviamo il bonus fiscale per chi acquista e affitta, per almeno 8 anni a canone concordato, un immobile.

L’agevolazione fiscale prevista

Lo Sblocca Italia prevede un’agevolazione fiscale riconosciuta per chi acquista, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione residenziale, con il vincolo di concederle in locazione a particolari condizioni. L’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Chi sono i beneficiari

La nuova agevolazione spetta alle persone fisiche non esercenti un’attività commerciale in seguito a:

  • acquisto di immobile di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi
  • costruzione di un immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori (in questo caso la deduzione deve essere calcolata sulle spese sostenute per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, come attestate dall’impresa che esegue i lavori).

Si può fruire dell’agevolazione anche in riferimento a più immobili, purché si rispettino le condizioni previste dalla legge e il limite di spesa complessivo non superi 300.000 euro.

Come deve essere l’immobile

L’immobile da acquistare o di nuova costruzione per cui si ha diritto all’agevolazione deve avere specifiche caratteristiche:

  • deve essere a destinazione residenziale;
  • non è classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • non è ubicato nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  • consegue prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

Vincolo locazione a canone concordato

Per ottenere la deduzione introdotta dallo Sblocca Italia è necessario che, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile sia concesso in locazione per almeno otto anni continuativi.
Il canone di locazione in tal caso non deve essere superiore:

  • a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia convenzionata;
  • al minore importo tra il canone concordato sulla base degli accordi definiti in sede territoriale e quello speciale previsto per i comuni ad alta tensione abitativa.

Inoltre tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

Il diritto alla deduzione non viene meno anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima che decorrano gli 8 anni previsti dalla legge e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data di risoluzione del precedente contratto.

E’ disponibile la versione sfogliabile della nuova brochure con tutte le informazioni utili sui servizi offerti dal Centro Servizi CISL.

Cisl Verona
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