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Se hai pagato il canone RAI a seguito di addebito nella bolletta elettrica ma la tassa non era dovuta, puoi presentare l’istanza di rimborso, telematicamente o a mezzo posta.

Nel primo caso, direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline; oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf); l’applicazione web sarà però disponibile a partire dal 15 settembre 2016.

In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviata a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Nell’istanza di rimborso – precisa l’Agenzia – il richiedente deve indicare il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:

a) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice motivo 1 da indicare nel modello);

b) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice motivo 2 da indicare nel modello);

c) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (codice motivo 3 da indicare nel modello);

d) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice motivo 4 da indicare nel modello);

e) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica  (codice motivo 5 da indicare nel modello);

f) altri motivi diversi dai precedenti (codice motivo 6 da indicare nel modello).

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che esclusivamente nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata con la motivazione di cui alla precedente lettera d), l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva. Pertanto, limitatamente a tale ipotesi, non è necessario procedere nuovamente all’invio della dichiarazione di esenzione.

Per approfondimenti visita il sito di Adiconsum Verona

 

Da luglio troveremo in bolletta elettrica la prima rata di addebito del canone Rai. Non senza qualche polemica per il ritardo, finalmente è stato pubblicato il Decreto 13 maggio 2016 contenente il regolamento di attuazione dela Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto il Canone Rai in bolletta.

Il Regolamento – entrato in vigore il 5 giugno scorso – conferma che il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Si precisa inoltre che nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi ovvero in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.

In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre il canone viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo dall’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.

In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al pagamento del canone, sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili, oppure per gli utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse, il pagamento avviene ad opera del contribuente mediante versamento unitario utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia delle entrate. Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016.

E’ confermata poi l’impossibilità di sospendere l’energia elettrica se il contribuente non paga la quota di bolletta elettrica relativa al canone.

Si dovrà attendere al massimo fino al 5 agosto 2016, per conoscere le modalità operative per inviare le richieste di rimborso. Entro tale termine dovrà essere emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione degli importi di canone addebitati dalle società elettriche ma non dovuti.

Per maggiori informazioni, visita il sito di Adiconsum Verona oppure chiama l’ufficio

Ti proponiamo la video intervista alla Responsabile del Caf Cisl di Verona Monica Sartori.

Tra gli argomenti affrontati, i benefici fiscali che si possono chiedere attraverso la dichiarazione dei redditi:

  • detrazione del 65% per interventi relativi al risparmio energetico, tra i quali rientrano anche le tende da sole per esterni
  • detrazione del 50% per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto a recuperare anche le spese relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Inoltre, la responsabile del Caf ricorda che da quest’anno non è più dovuta la Tasi sulla prima casa ma che bisogna prestare attenzione se si possiede più di un garage o di altra pertinenza.

Infine, ascolta cosa fare se devi richiedere l’esenzione del canone Rai.

Davide Cecchinato, Presidente di Adiconsum Verona, ci aiuta a fare chiarezza sulla novità del canone Rai in bolletta.

Da luglio 2016 l’abbonamento Rai si pagherà tramite la bolletta elettrica. Solo dal 2017, però, il versamento avverrà in 10 rate mensili: da gennaio ad ottobre. Mentre per l’anno in corso il primo addebito avverrà tramite una rata retroattiva presente nella prima fattura elettrica utile successiva al 1 luglio 2016.

A pagare la tassa sono obbligati tutti coloro che detengono un televisore ad esclusione di chi possiede computer, tablet e smartphone. L’importo del canone diminuisce a 100 €uro (dai 113,50 € del 2015) ed è prevista l’esenzione dal pagamento per chi abbia almeno 75 anni di età e reddito inferiore (compreso quello del coniuge) a 8.000 € l’anno.

Come si legge sul sito dedicato della Rai (www.canone.rai.it), è confermato che l’abbonamento per uso privato è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica. La tassa è dovuta una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Pertanto il pagamento da parte di un singolo componente del nucleo familiare esonera tutti gli altri soggetti, citati dal medesimo stato di famiglia dell’abbonato, e copre tutti gli apparecchi da essi detenuti anche se ubicati in luoghi diversi da quello di residenza.

Se non si possiede la televisione è necessario compilare un’autocertificazione, da inviare all’Agenzia delle Entrate, per essere esentati dal pagamento. La suddetta dichiarazione deve essere tassativamente resa nelle forme previste dalla legge ed ha validità per l’anno in cui è presentata.

Spetta al contribuente dimostrare di non possedere un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelevisivo presentando la dichiarazione sostitutiva, in cui dichiara sotto la propria responsabilità di non essere detentore di alcun televisore. Si consiglia di non inviare autocertificazioni anticipate ma di attendere l’apposito modello
predisposto dall’Agenzia delle Entrate rammentando di spedirlo ogni anno.

Nel caso in cui l’autocertificazione sia falsa, il dichiarante è perseguibile penalmente. Peraltro chi non versa l’abbonamento Rai, se non rientra nei casi di esenzione, è considerato a tutti gli effetti evasore fiscale e subisce le conseguenti sanzioni. Di certo non l’interruzione della fornitura dell’energia elettrica, ma accertamenti da parte del fisco: la multa prevista è pari a cinque volte l’ammontare del canone stesso.

Da ultimo si rammenta che è abolita la possibilità di richiedere il suggellamento della televisione, ovvero la procedura che rendeva inutilizzabili gli apparecchi televisivi ed esentava quindi dal pagamento dell’abbonamento.

Cisl Verona
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