Voucher e dintorni


È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative definite accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Il committente

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio – possono essere:

  • famiglie
  • enti senza fini di lucro
  • soggetti non imprenditori
  • imprese familiari
  • imprenditori agricoli
  • imprenditori operanti in tutti i settori
  • committenti pubblici.
Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

  • pensionati
  • titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
  • studenti nei periodi di vacanza; sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
    Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
  1.  per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio
  2. per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo
  3. per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici.

Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.

  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
  • cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità
  • lavoratori in part-time; i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
  • altre categorie di prestatori, inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati
  • I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

In base a quanto disposto dalla vigente normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Limiti economici per il prestatore

L’art. 48 del d.lgs 81/2015 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015 7000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2015, 2.020 € netti (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi).
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.

Per informazioni https://www.inps.it/portale/default.aspx


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