Assegno di maternità dei Comuni

Che cos’è

E’ un contributo che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza (ma pagato da INPS) per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

Chi può richiederlo
  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
  • Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

L’assegno spetta per ogni figlio (in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati).

Entro i sei mesi dalla nascita del bambino (o entro 6 mesi dall’adozione e dall’affido) si deve presentare al Comune l’apposita domanda a cui vanno allegate:

  • attestazione Isee
  • fotocopia di documento valido (o il permesso di soggiorno)
  • documenti del bambino nato o adottato
A chi puoi chiedere informazioni

Caf Cisl  – servizio gratuito

Telefono: 045 8096027

E-mail: info@cislverona.it

 

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